ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHITETTURA BIOECOLOGICA 

TITOLO I – COSTITUZIONE e FINALITA’

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

Art. 2 – Valori e finalità dell’Associazione

Art. 3 – Attività di interesse generale

TITOLO II – DEI SOCI

Art. 4 – Soci

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

Art. 6 – Quote associative

TITOLO III – DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 7 – Organi Associativi

Art. 8 – Assemblea dei Soci

Art. 9 – Competenze dell’Assemblea

Art. 10 – Convocazione dell’Assemblea

Art. 11 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Art. 13 – Presidente, Vice-Presidente, Segretario

Art. 14 – Organo di Controllo e Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 15 – Comitato Etico

Art. 16 – Collegio dei Probiviri

Art. 17 – Comitato Scientifico

TITOLO IV – PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 18 – Libri sociali

Art. 19 – Scritture contabili

Art. 20 – Esercizio sociale

Art. 21 – Risorse economiche

Art. 22 – Divieto di distribuzione degli utili

TITOLO V – SCIOGLIMENTO – DEVOLUZIONE PATRIMONIO

Art. 23 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio.

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 – Disposizioni finali

 

TITOLO I

 COSTITUZIONE e FINALITA’

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

A.N.A.B. Associazione Nazionale Architettura Bioecologica, costituita il 28 novembre 1989 a Pradamano (UD), adeguandosi alla riforma di cui al D. Lgs. 117/2017, modifica la propria denominazione divenendo ANAB – Associazione Nazionale Architettura Bioecologica A.P.S.-E.T.S. (A.P.S. -Associazione Promozione Sociale / E.T.S. – Ente del Terzo Settore) non riconosciuta.

L’Associazione può altresì denominarsi in breve: ANAB E.T.S., ANAB Architettura Naturale A.P.S.- ETS Ha sede legale nel Comune di Brescia, in via Cipro, n°30.

Potranno essere istituite diverse sedi amministrative ed uffici operativi e gestionali in tutto il territorio nazionale ed anche all’estero, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. La durata della Associazione è illimitata.

 Art. 2 – Valori e finalità dell’Associazione

L’Associazione, assumendo come valori e principi ispiratori:

la libertà, l’uguaglianza, il rispetto dei popoli e degli esseri umani senza distinzione di razza, sesso, religione, disabilità od orientamento sessuale,

ü      la protezione di ogni forma vivente e degli ecosistemi,

ü      la priorità dei valori umanitari su quelli economici e finanziari,

ü      il perseguimento di un assetto economico e sociale equo, fondato sulla ricerca dell’interesse comune, sul rispetto delle minoranze e sulla centralità del lavoro,

ü      il rispetto delle risorse naturali e il loro corretto utilizzo improntato al beneficio equanime dell’umanità, la protezione e rigenerazione dei beni comuni armonizzate con l’equilibrio ambientale,

ü      si propone le seguenti finalità:

a.      la salvaguardia dell’ambiente e della salute psicofisica dell’uomo nelle generazioni presenti e future;

b.      la diffusione della cultura della sostenibilità attuata con attenzione alla tutela dell’identità dei territori e delle popolazioni locali e alla difesa della peculiarità dei loro valori socio-culturali, ambientali e storico-artistici;

c.       la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico, paesaggistico e ambientale esistenti in tutti i loro aspetti e ad ogni livello;

d.      l’eliminazione di qualsiasi forma di inquinamento e la difesa contro tutti i tipi di degrado dell’ambiente naturale e antropizzato;

e.      la promozione di comportamenti virtuosi, a favore del perseguimento dei valori della sostenibilità, da parte di tutti gli operatori che intervengono nella trasformazione del territorio per mezzo di azioni o interventi di tipo pianificatorio, progettuale o gestionale di beni o servizi;

f.        la realizzazione di azioni tese a diffondere la conoscenza e l’applicazione dei principi ispiratori alla base dell’Architettura Bioecologica intesa come disciplina che, nella progettazione e realizzazione degli ambienti costruiti e nella pianificazione del territorio, privilegia sopra ogni altra l’attenzione alla salute umana e alla salvaguardia dell’ambiente;

g.      la sensibilizzazione e la promozione dei settori produttivi dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio e del turismo ai temi dell’architettura e pianificazione sostenibili.

h.      la ricerca e la promozione di tutte le forme di agricoltura sostenibile ed in particolare modo dell’agricoltura bio-rigenerativa.

Dette finalità potranno essere perseguite mediante qualsiasi attività lecita e legale.

L’Associazione non persegue fini di lucro ed è apartitica, aconfessionale, rigettando ogni discriminazione. Per conseguire tali finalità l’Associazione, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci; potrà inoltre dare sostegno, adesione, stabilire collegamenti e collaborazioni con altri enti del terzo settore e altre organizzazioni, pubbliche o private, che abbiano principi, scopi e metodi simili o compatibili con i propri.

Può tuttavia avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, assumere e licenziare personale, anche ricorrendo ai propri Associati.

Gli eventuali utili, avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve ed il capitale non possono, esser distribuiti, anche in modo indiretto ad associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, salvo la destinazione o distribuzione come previste per legge.

Gli aspetti ulteriori relativi all’organizzazione ed all’attività dell’Associazione, non espressamente regolati dallo Statuto, o dalla legge, potranno essere regolati da eventuali Regolamenti.

 

Art. 3 – Attività di interesse generale

L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a.      educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b.      interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

c.       interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

d.      formazione universitaria e post-universitaria;

e.      ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f.        organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L’Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

 

TITOLO II

 

DEI SOCI

 

Art. 4 – Soci

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono aderire all’associazione tutte le persone che condividendo gli ideali e i valori si impegnano a promuovere le attività e le finalità contribuendo al perseguimento degli scopi sociali mediante apporto di beni e servizi.

Per l’iscrizione all’Associazione gli aspiranti devono presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta.

Le decisioni di non ammissione devono essere motivate dal Consiglio Direttivo.

In caso di diniego di iscrizione la quota versata sarà restituita all’aspirante socio.

Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’Assemblea Immediatamente successiva.

Tutti i Soci hanno diritto di voto e possono essere eletti nelle cariche sociali.

I Soci si dividono in: Soci Ordinari e Soci Onorari.

L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o su proposta di almeno 5 Soci, può nominare Soci Onorari coloro che, pur non avendo richiesto l’iscrizione, hanno dato un significativo apporto al raggiungimento delle finalità associative o con il loro determinante intervento o con la loro efficace collaborazione. Ai Soci Onorari non è richiesto il versamento delle quote associative per la durata della loro carica.

  • l’Organo di Controllo
  • Il Collegio dei Probiviri
  • Il Comitato Etico
  • Il Comitato Scientifico

Tutte le cariche sociali sono elettive e non retribuite.

Eventuali compensi ed eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute o indennità di missione per attività ed impegni di rappresentanza e di gestione amministrativa e/o organizzativa sono quantificati entro i massimali consentiti dalla normativa vigente.

 

Art. 8 – Assemblea dei Soci

L’Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.

L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati.

E’ il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell’Organo di Amministrazione o di altro Organo sociale.

Sono ammessi al voto gli Associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

E’ possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell’identità dell’associato.

L’Assemblea, quando è regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei Soci e le deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, sono immediatamente esecutive ed obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

 

Art.9 – Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a.      eleggere e revocare i componenti degli Organi associativi, e il Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati, riservendo un congruo numero al genere meno rappresentato in osservanza al principio costituzionale dell’equilibrio di genere;

b.      approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;

c.       approvare il rendiconto/Bilancio di esercizio e la relazione di missione;

d.      deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell’Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;

e.      deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

f.        ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dall’Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;

g.      approvare eventuali regolamenti interno predisposti dall’Organo di Amministrazione;

h.      fissare l’ammontare del contributo associativo;

i.        deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea Straordinaria ha il compito di:

a.      deliberare sulle modificazioni dello Statuto;

b.      deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.

 

Art. 10 – Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.

L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell’Organo di Amministrazione. Se il Presidente non provvede può procedere alla convocazione uno qualsiasi dei membri dell’Organo direttivo.

L’Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea può essere convocata e svolgersi anche tramite mezzi di telecomunicazione audio-visiva tali da garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione attiva e l’esercizio del diritto di voto, curando che ove possibile sia garantito l’anonimato nel caso di voto segreto.

Le modalità di partecipazione e gli eventuali riferimenti informatici dovranno essere inviati tramite e-mail con notifica di ricezione ai Soci con diritto di voto entro la mezzanotte precedente il giorno della prima convocazione.

Le Assemblee da remoto sono valide in ogni caso, senza la necessità che il Presidente e il Segretario della riunione si trovino nel medesimo luogo.

 

Art 11 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega.

L’assemblea Ordinaria Delibera con la maggioranza dei presenti in persona o per delega.

Sono ammesse deleghe nell’Assemblea, con un massimo di tre per ciascun Socio presente.

L’Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione o alla sua fusione o scissione.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria è costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e delibera con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea delibera con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli Associati.

 

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’Organo di Amministrazione che ha il compito di gestire l’Associazione, prendendo tutte le decisioni che non siano riservate all’Assemblea dei soci. E’ compito del Consiglio Direttivo:

  • eleggere al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario,
  • convocare l’Assemblea dei Soci, ed eseguire le delibere dell’Assemblea,
  • formulare programmi di attività sociale nel rispetto delle delibere assembleari,
  • predisporre il documento economico di previsione;
  • predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo,
  • predisporre eventuali Regolamenti che, benché immediatamente operativi, dovranno essere ratificati alla prima Assemblea utile,
  • deliberare sull’ammissione dei Soci e sulle azioni disciplinari nei confronti dei Soci,
  • istituire sedi regionali e/o uffici operativi sia in Italia che all’estero,
  • proporre la nomina dell’Organo di Controllo e del Collegio dei Revisori di Conti,
  • proporre la nomina dei membri del Comitato Etico e del Comitato Scientifico,
  • stipulare atti e/o contratti inerenti le attività sociali o il relativo conferimento di deleghe,
  • nominare consulenti con incarichi a tempo determinato,
  • curare la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
  • accettare donazioni, eredità, legati, sia di natura mobiliare che immobiliare, da acquisire per gli scopi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea la nomina di un Presidente Onorario con riferimento ad un ex Presidente dell’Associazione o una eminente figura del mondo sociale, culturale, medico o scientifico. Detta carica può essere a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso, può essere e invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea, in ambedue i casi non ha diritto di voto ne attivo, ne passivo, ma con diritto di parola, non paga la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo eletto, entro 30 giorni dalla nomina, deve chiedere l’aggiornamento nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (ove deliberato dall’Assemblea) indicando i dati di ogni componente.

Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea la destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni volte al perseguimento degli scopi istituzionali.

E’ in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea.

In caso di espressioni di voto non unanimi il voto del Presidente vale il doppio.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e può essere rinnovato nella medesima composizione.

Tutti i membri sono rieleggibili.

 

Art. 13 – Presidente, Vice-Presidente, Segretario

Il Presidente:

  • ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • dà esecuzione alle delibere dell’Organo di Amministrazione;
  • può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo,
  • sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva dello stesso.

Il Vicepresidente:

  • coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e In caso di assenza o di impedimento ne svolge le relative funzioni su delega scritta del Presidente.

Il Segretario:

  • collabora e coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente, coordinandoli nei loro compiti istituzionali assumendo anche funzioni di coordinatore per gli altri membri del Consiglio Direttivo e per i settori di attività della Associazione.

Art. 14 – Organo di Controllo e Collegio dei Revisori dei Conti

L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell’Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

 

Art. 15 – Comitato Etico

Il Comitato Etico, quale Organo consultivo, esercita una funzione propositiva, di controllo e di garanzia affinché l’Associazione si sviluppi nell’ambito dei principi di idealità, giustizia, equità e virtuosità così come individuati dallo Statuto e dal Codice Etico.

Sono compiti del Comitato Etico:

  • predisporre e in futuro aggiornare il Codice Etico, che verrà sempre sottoposto alla ratifica dell’Assemblea,
  • esprimersi sui temi e i quesiti che il Consiglio Direttivo può proporre in ordine all’attuazione dei programmi di attività dell’Associazione,
  • pronunciarsi sulle azioni del Consiglio Direttivo in merito al rapporto tra i principi e scopi statutari e le azioni intraprese per perseguirli.

La nomina del Comitato Etico dovrà essere sottoposta a ratifica da parte della prima Assemblea utile.

Il Comitato Etico ha durata quadriennale e decade comunque entro 120 gg. dopo l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, qualora non confermato.

I membri del Comitato Etico non percepiscono compensi, ma hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per eventuali incarichi o pareri se preventivamente contemplato e approvato dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 16 – Collegio dei Probiviri

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme dello Statuto da parte dei Soci e degli altri Organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e Organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge sono deferite all’Autorità giudiziaria.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall’Assemblea dei Soci qualora la stessa lo ritenga necessario.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

 

Art.17 – Comitato Scientifico

 

Il Comitato Scientifico è l’Organo consultivo che assiste l’Associazione nella selezione e valutazione delle iniziative da assumere in accordo con gli scopi statutari e le scelte programmatiche del Consiglio Direttivo in carica.

Il Comitato Scientifico, quando consultato e autorizzato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di:

  • assisterlo nella selezione e valutazione dei progetti da studiare e applicare,
  • acquisire o fornire pareri e giudizi qualificati sotto il profilo tecnico e/o scientifico su iniziative da realizzare,
  • proporre e avviare delle collaborazioni con altre associazioni, enti e istituzioni.

La carica del Comitato Scientifico ha durata quadriennale e decade comunque entro 120 gg. dopo l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, qualora non confermato.

I membri del Comitato Scientifico non percepiscono compensi, ma hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per eventuali incarichi o pareri se preventivamente contemplato e approvato dal Consiglio Direttivo possono nominare un portavoce.

 

TITOLO IV

 

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

 

Art. 18 – Libri sociali

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a.      il libro degli associati;

b.      il libro delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c.       il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti).

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell’Organo a cui si riferiscono.

I verbali dell’Assemblea e dell’Organo di Amministrazione devono contenere la Data, l’Ordine del Giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’Ordine del Giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

 

Art. 19 – Scritture contabili

L’Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

 

Art. 20 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Il Bilancio Consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall’Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall’Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il Bilancio Consuntivo deve essere redatto in conformità all’art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di Bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del Bilancio sociale da parte dell’Organo di Amministrazione e l’approvazione da parte dell’Assemblea. Il Bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Bilancio Preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il Bilancio Consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua.

Al Bilancio Preventivo deve essere allegato il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi.

La bozza del Bilancio Preventivo e del Programma di attività sono elaborati dall’Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea.

 

Art. 21 – Risorse economiche

Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate:

a.      quote sociali;

b.      contributi pubblici;

c.       contributi privati;

d.      donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e.      rendite patrimoniali;

f.        rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell’art. 56;

g.      fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h.      entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art.79, comma 2;

i.        corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;

j.        entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

k.       altre entrate espressamente previste dalla legge;

l.        eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

 

Art. 22 – Divieto di distribuzione degli utili

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio sociale dell’Associazione, comunque costituito, è indivisibile.

 

TITOLO V

 

SCIOGLIMENTO – DEVOLUZIONE PATRIMONIO

 

Art. 23 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora

attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

 

 

TITOLO VI

 

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 24 – Disposizioni finali

 

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

Brescia 29/10/2020

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